Attenzione al caldo: stop alle attività nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo
Attenzione: Ordinanza della Regione Emilia-Romagna - stop alle attività nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo tra le 12.30 e le 16
E' stata firmata l'ordinanza condivisa con sindacati e associazioni di categoria che prevede una sospensione delle attività lavorative nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo in condizioni di caldo estremo o anomalo, in determinate fasce orarie.
Quindi, in Emilia-Romagna a partire da lunedì 29 luglio è scattato il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”.
La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche letali. E il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura.
L’Inail, dal canto proprio, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa.
il divieto lavorativo è stato disposto fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, in questi settori su tutto il territorio emiliano romagnolo, tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ indica un livello di rischio “ALTO”. È fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.
Si ricorda che, nell’accezione generale con il termine “microclima” si intende una gamma di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di vita e di lavoro, e che determinano il “benessere termico” delle persone.
I fattori principali che determinano il microclima sono la temperatura, l’umidità relativa, la temperatura media radiante e la velocità dell’aria. Tali parametri modificano la percezione dell’ambiente in esame da parte degli occupanti ed è sul loro controllo che si indirizzano le strategie tese al miglioramento del comfort termico.
Alleghiamo una guida pubblicata sul sito Inail a supporto dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori coinvolti da questo genere di rischio.
Restiamo a disposizione per informazioni e chiarimenti.
sac@cicaconsulenze.it